Nuove opportunità di aiuti per i lavoratori agricoli e le aziende agricole che hanno visto ridurre la loro attività in forza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La legge di bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO), e in particolare di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Quando può essere richiesta la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)?
La cassa integrazione può essere richiesta da dipendenti di aziende agricole e datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Per il settore agricolo, è prevista la concessione degli ammortizzatori sociali per sospensioni dell’attività lavorativa dovute al COVID-19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Sono dunque previste 12 settimane di ammortizzatori sociali per le aziende agricole in difficoltà e i loro dipendenti agricoli.
Come fare domanda di cassa integrazione?
Sul portale dell’INPS sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.
Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Il limite per la trasmissione delle domande di cassa integrazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione del lavoro a causa del COVID-19.
Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, il termine per la richiesta di cassa integrazione resta il 28 febbraio 2021.
Per quelle iniziate a febbraio il 31 marzo, e così via.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare dell’INPS n°406 del 29/01/2021.